FAQ

In Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha
sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno.
Dal 1° aprile 2007, la carta di soggiorno indica quindi il titolo di soggiorno
rilasciato agli stranieri extracomunitari familiari di cittadini comunitari (e italiani)
residenti sul territorio italiano, che possiedono i requisiti chiesti dal Decreto
legislativo 06/02/2007, n. 30, art. 10.
Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo può essere chiesto
dall'extracomunitario in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di
soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito e di un
alloggio idoneo (Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 9).
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:

● è a tempo indeterminato
● è valido come documento di identificazione personale per 5 anni
● il suo rilascio è subordinato al superamento di un test di conoscenza della
lingua italiana.

La trasmissione di alcune pratiche tramite lo Sportello Telematico richiede
l'apposizione di una firma elettronica alla documentazione.
Se non sai come si appone una firma elettronica a un documento informatico
segui questi semplici passaggi.
Prima di tutto ti occorre un dispositivo di firma
Per poter generare firme elettroniche hai bisogno di un dispositivo sicuro per la
generazione della firma (una smart card o un token USB):


● se usi una smart card hai bisogno che al tuo computer sia collegato
l'apposito lettore
● se usi un token USB devi inserirlo in una delle porte disponibili e avviare il
software di firma.


... poi devi aprire il software che preferisci per l'apposizione della firma
Il software deve essere in grado di interagire con il dispositivo di firma per
gestirlo (ad esempio per cambiare o sbloccare il PIN) e per generare le firme.
Questi sono i software più comuni, gratuiti e scaricabili da internet:


● Globo.Signer
● Aruba Enroll
● GoSign
● File Protector
● Namirial Sign.


... quali documenti devo firmare?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza se un
particolare documento o un allegato deve essere firmato elettronicamente e da
chi.
... quale formato di firma devo utilizzare?
Fatti salvi casi particolari, lo sportello Telematico accetta tutti i formati di firma
che le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare: CAdES (P7M),
PAdES (PDF) e XAdES (XML).
... devo apporre una firma digitale o una firma elettronica avanzata?
Durante la compilazione di una pratica telematica è indicato con chiarezza
anche se un particolare documento o un allegato deve essere sottoscritto con
firma digitale o con firma elettronica avanzata.
Quando apporrai la firma richiesta, ricorda che:


● il certificato presente sulla CIE e sulla TS-CNS è un certificato di firma
elettronica avanzata
● se hai a disposizione un dispositivo di firma digitale ti conviene apporre
una firma digitale.

Le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi
quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici, come
previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 40.
L'autenticità di un certificato emesso dalla Pubblica Amministrazione è
garantita dalla firma elettronica qualificata o dal sigillo elettronico qualificato
apposti sull'originale digitale.
Nel certificato è anche inserito un contrassegno che, nel caso si sia in possesso
di una stampa del documento, consente di accedere al documento informatico
originale e verificare la corrispondenza tra questo e la copia analogica, come
previsto dal Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 23.
Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR code e da una stringa identificativa
del certificato.
Per ottenere il documento informatico originale è possibile operare in due modi:


1. inquadrare il QR code con uno smartphone e, quando richiesto, scaricare
il file PDF del documento
2. accedere al sito www.timbro-digitale.it inserendo:
○ cognome e nome del titolare del certificato
○ identificativo del certificato

L’iscrizione all’AIRE è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato
al Consolato di competenza entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e
comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente
(APR) del Comune di provenienza.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli uffici consolari) va
allegata documentazione che provi l'effettiva residenza nella circoscrizione
consolare (ad esempio il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera,
permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali,
copia del contratto di lavoro, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla
base di informazioni di cui l'ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
All'AIRE devono iscriversi gratuitamente:


● i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un Comune italiano
all'estero per un periodo superiore all'anno
● i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale il cui atto di nascita
è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal
competente ufficio consolare di residenza
● le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero,
continuando a risiedervi
● i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata.
Non devono invece iscriversi all'AIRE:
● le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore
all'anno
● i lavoratori stagionali
● i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle autorità
locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle
relazioni diplomatiche e consolari
● i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica grazie il
quale si invia documentazione elettronica con valenza legale che attesta l'invio
e la consegna di documenti informatici.
Certificare l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione
dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di
posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del
messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando
il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di
avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Se il
mittente smarrisce le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte,
conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo
stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Per avere pieno valore legale, l'invio e la ricezione di un messaggio di posta
elettronica certificata devono avvenire tra due caselle PEC. In altre parole, da
una casella di PEC posso inviare e-mail a qualsiasi indirizzo, ma avrò una
ricevuta di avvenuta consegna, paragonabile a una ricevuta di ritorno di una
raccomandata A/R, solo se l'invio avverrà verso un'altra casella PEC.

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