Servizio Civile Nazionale
Ultima modifica 6 ottobre 2020
Che cos' il Servizio Civile Nazionale
Istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, dal 1° gennaio 2005, si svolge su base esclusivamente volontaria. Il Servizio Civile è la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace.
Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, è una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.
Il SCN ha, per legge, una durata complessiva di 12 mesi.
L'orario di servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto e può prevedere un impegno settimanale non inferiore alle 30 ore da articolare su 5 o 6 giorni a settimana.
All'interno del progetto di SCN deve essere obbligatoriamente riportata l'indicazione della disponibilità oraria richiesta per lo svolgimento del servizio ed eventuali ulteriori disponibilità richieste ai volontari (es. a prestare servizio durante il fine settimana o durante le festività, a prestare servizio in orario serale o su turni, ecc...).
Sono, inoltre, previsti 20 giorni di permesso retribuito all'anno che i volontari sono tenuti a concordare con l'ente. Sono anche retribuiti eventuali permessi per malattia fino ad un massimo di 15 giorni.
Il monte ore annuo previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile prolungare la scadenza del progetto oltre il periodo dei dodici mesi.
Trattandosi per legge pur sempre di una attività volontaria, è possibile interrompere la propria partecipazione al progetto di SCN in qualunque momento e senza la necessità di fornire un termine di preavviso o comunicare le proprie motivazioni. È però necessario comunicare all'ente tale decisione per iscritto.
In questo caso non è possibile presentare una nuova domanda di partecipazione ai progetti di SCN e il periodo prestato non viene riconosciuto in termini previdenziali.
I volontari impiegati in progetti di SCN possono svolgere, per legge, attività di lavoro subordinato o autonomo se compatibile con il corretto espletamento del SCN nazionale.
Non possono, invece, svolgere alcuna attività lavorativa presso l'ente titolare del progetto di SCN fino alla scadenza del progetto stesso.
Ai giovani che svolgono il SCN in Italia spetta per legge un rimborso spese (assegno di servizio) pari a € 439,50 mensili.
Il rimborso spese viene puntualmente corrisposto direttamente dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile (UNSC) attraverso il versamento dell'importo mensile su un apposito libretto postale.
Inoltre il periodo di SCN regolarmente portato a termine è riconosciuto valido per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e di quello privato.
L'ente presso il quale il giovane svolge il servizio non può, per legge, elargire integrazioni economiche al rimborso spese previsto per i volontari in SCN nè impiegare i volontari per attività lavorative fuori dall'orario di servizio.
Sito ufficiale: Servizio Civile Nazionale
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