Prestazione energetica degli edifici
Ultima modifica 7 settembre 2020
Nonostante nei regolamenti edilizi urbani spesso non siano indicate disposizioni circa il contenimento dei consumi energetici negli edifici, a livello nazionale vigono degli obblighi stringenti da rispettare sia nel caso di nuove costruzioni, ma anche nel caso di ristrutturazioni di I livello, ristrutturazioni di II livello, ampliamenti, riqualificazioni energetiche, nuovi impianti, ristrutturazione di impianti e sostituzione dei generatori, che sono stati introdotti in base a due direttive europee: attraverso il DLgs 192/05 (di recepimento della direttiva 2002/91) e il Decreto Legge 63/13 (di recepimento della direttiva 2010/31) convertito in legge il 3 agosto 2013 dalla Legge 90/13. L’ultimo atto dell’evoluzione legislativa nazionale riguarda la pubblicazione a luglio 2015 del decreto attuativo della Legge 90/13 ovvero il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015.
Il Comune, in questo contesto, assume un ruolo di prim’ordine, in quanto deputato ai controlli sul rispetto di tali adempimenti. Ed infatti il Decreto legislativo 19 agosto 2005, all’articolo 8, dispone che:
1.«Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia.»
2.«La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica (…), nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.»
3.«Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal Comune anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.»
4. «II Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.»
5.«I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti».
Al fine di agevolare tutti i progettisti e i tecnici, di seguito si mette a disposizione dei tecnici. e dei cittadini interessati tutta la normativa, tutta la normativa di riferimento.
- D.Lgs.192/2005
- DM 26 giugno 2015 - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
- DM 26 giugno 2015 - Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici
- DM 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
- FAQ del Mise sui decreti attuativi DM 26 giugno 2015
- Studio del Notariato – Novità dal 1 ottobre 2015
- FAQ del Ministero dello Sviluppo economico sugli impianti e sui libretti
- D.Lgs.102/2014 recepimento direttiva 27/2012
- Allegati pubblicati il 24 luglio 2014
- Decreto 102 GU 18 luglio 2014
- Testo coordinato DPR 75/2013 decreto certificatori energetici - marzo 2014 circolare ministero agosto 2013
- DPR n.75 certificatori energetici
- DPR 74/2013 sulle ispezioni impianti termici
- Decreto legislativo 28/2011
- Decreto Legislativo 115/2008
Per ulteriori informazioni e delucidazioni contattare l'indirizzo email:
energymanager@comune.taurianova.rc.it