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Avviso Pubblico di concorso per la formazione dell'elenco degli aspiranti all'assegnazione del contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione. Contributi per l'anno 2026 - Fondo e competenza 2025. Art. 11 L. n. 431/1998 - Delibera G.R. n. 206/2006

Avviso Pubblico di concorso per la formazione dell'elenco degli aspiranti all'assegnazione del contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione. Contributi per l'anno 2026 - Fondo e competenza 2025. Art. 11 L. n. 431/1998 - Delibera G.R. n. 206/2006

Data :

30 dicembre 2025

Avviso Pubblico di concorso per la formazione dell'elenco degli aspiranti all'assegnazione del contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione. Contributi per l'anno 2026 - Fondo e competenza 2025. Art. 11 L. n. 431/1998 - Delibera G.R. n. 206/2006
Municipium

Descrizione

Richiamate:
- la Circolare esplicativa alla D.G.R. n. 206/2006 prot. SIAR n. 336579 del 19.10.2020;
- la comunicazione della Regione Calabria prot. 372690 del 14.11.2020;

RENDE NOTO

Che, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nell’elenco definitivo, all’attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2025.

PREMESSA:

A) L’erogazione del contributo ai conduttori per il pagamento del canone di locazione è subordinata all’assegnazione al Comune, da parte della Regione Calabria, del fondo destinato ai contributi integrativi.
B) Il contributo verrà erogato agli assegnatari successivamente al tras ferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.

1. Finalità del fondo
Il Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione.

2. Requisiti per l’accesso ai contributi
Sono ammessi all’erogazione dei contributi coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana.
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea.
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n.286/98 e sue successive modifiche.
N.B.: con riferimento al punto 3 si specifica che i richiedenti stranieri, extracomunitari, devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da cinque anni nella Regione Calabria (L. 133/2008).
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità, entro il secondo grado;
5. Residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) a canone sociale;
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
8. Non essere beneficiario del contributo relativo al canone di locazione previsto per i titolari di Reddito di Cittadinanza in quanto i contributi di che trattasi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del c.d. Reddito di cittadinanza (RDC) o da pensione di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 e s.m.i.;
9. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
10. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a. titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
d. proprietà di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità o la inabitabilità dell’alloggio;
11. Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000;
12. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e s.m.i., non superiore ad Euro 17.000,00;
13. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A
Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS
Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%

Fascia B
Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00
Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%

Fascia C
Valore ISEE non superiore ad € 35.000,00
Soggetti che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 /2021 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

14. Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
15. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 14 non sono tra loro cumulabili.
16. L’anno di produzione dei redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
17. I requisiti di cui al punto 2 sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n.109/98 e s.m.i., tranne il requisito di cui al punto 2.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo. Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione;
18. Non sono efficaci:
a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

3. Valori di riferimento
La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall’Attestazione ISEE in corso di validità.
Il valore dei canoni è quello risultante dal contratto, relativo all’anno 2025:
- al netto degli oneri accessori limitatamente alle sole Fasce A e B di cui al punto 2 del presente avviso;
- comprensivo degli oneri accessori limitatamente alla sola Fascia C di cui al punto 2 del presente avviso;

Per i soggetti che, relativamente al proprio nucleo familiare, dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento (dichiarazione sostitutiva di atto notorio da indicare in domanda) a pena di nullità.

4.Entità del contributo
Il contributo è erogato agli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, secondo le modalità di riparto definite dalla Regione Calabria.
L’importo del contributo da erogare è calcolato in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e, comunque, decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva.
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modifiche e integrazioni:
a. Fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di Euro 3.100,00
b. Fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00
c. Fascia C: l’ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito;
Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

5. Canone annuo di locazione
1. Il canone annuo di locazione (al netto degli oneri accessori limitatamente alle sole Fasce A e B - comprensivo degli oneri accessori limitatamente alla sola Fascia C) è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all’anno per il quale si chiede il contributo, anche in seguito a proroga o rinnovo, oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

6. Decesso
1. In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell’art.6 della Legge n. 392/1978.
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all’approvazione dell’atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà l’eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. Domanda di accesso e certificazione
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, i requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio completa di documento di identità in corso di validità.
Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:
1. Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE in corso di validità;
2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
3. Copia mod. F23/F24 come attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione, o contratto con espressa dicitura di essere sottoposta a cedolare secca (anno 2022);
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Copie delle ricevute di avvenuto pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2022 controfirmate dal proprietario;
Dovrà essere allegata le seguente documentazione:
- Autocertificazione circa eventuale fonte di sostentamento per nuclei familiari con parametro relativo alla situazione economica zero o inferiore all’importo complessivo del canone annuo di locazione;
- Idonea documentazione atta a dimostrare eventuale procedimento di separazione in corso;
- per gli extracomunitari, autocertificazione storica dalla quale risulti la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Calabria (decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008 n. 133), tranne per i periodi relativi alla permanenza nel Comune di Taurianova, la cui certificazione sarà acquisita d’ufficio e copia di valido permesso o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i..
- per i richiedenti che rientrano nella Fascia C dell’Avviso autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% mediante il confronto tra le dichiarazioni 2021/2020 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

8. Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, deve essere compilata unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Taurianova scaricabile dal sito web, e solo in via residuale, ritirandola presso il Settore il Welfare sito in Piazza Libertà.
La domanda, debitamente sottoscritta, completa di tutti i dati richiesti sottoforma di questionario (per le parti che interessano) e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi, dovrà inoltre indicare l’indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative alla procedura per la erogazione del contributo, pena l’esclusione.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, indirizzandola al Settore 3° Area Welfare oppure trasmessa mezzo PEC da PEC unicamente all’indirizzo protocollo@pec.comune.taurianova.rc.it.
Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse.

9. Istruttoria domande e formazione graduatoria.
Alla formazione della graduatoria provvederà l’Ufficio Comunale competente secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:
- Nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i cittadini titolari di contratto regolarmente registrato di conduzione in locazione di alloggi, potranno inoltrare domanda di accesso ai contributi;
- Il Comune, scaduti i 60 giorni di pubblicazione del bando, effettuerà l’istruttoria delle domande pervenute, provvederà a verificare il possesso dei requisiti richiesti, formulerà l’elenco provvisorio, invierà quindi alla Regione l’atto amministrativo di approvazione dell’elenco definitivo dei richiedenti entro il 31 maggio 2026.

In presenza di uno dei seguenti casi:
a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo;
c) somma dei redditi Irpef e Irap superiori al canone annuo, di un valore
compreso tra 0 e 30%;
d) il Comune, prima dell’erogazione del contributo, dovrà:
1. verificare l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi
Sociali o altra struttura demandata;
2. escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e,
nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come
inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti
ai fini Irpef;
3. procedere alla verifica della documentazione allegata;
4. procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di
autocertificazioni.

10. Controlli e sanzioni
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti previsti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.La dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e comporta altresì la decadenza dal beneficio concesso. Sui dati dichiarati potranno essere eseguiti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Saranno altresì effettuati controlli a campione sulla veridicità dei dati reddituali e patrimoniali da parte della Guardia di Finanza, a cui il Comune invierà l’elenco degli assegnatari del contributo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Saverio Nicola Latella

Ultimo aggiornamento: 8 gennaio 2026, 11:01

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