AVVISO PUBBLICO per L’ATTIVAZIONE di TIROCINI di INCLUSIONE SOCIALE

AVVISO PUBBLICO per L’ATTIVAZIONE di TIROCINI di INCLUSIONE SOCIALE

Data :

22 aprile 2025

Municipium

Descrizione

AVVISO PUBBLICO
PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE
ATTIVITÀ A VALERE SULLA “QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ” - ANNUALITÀ 2020 / CUP: E31B21008080006 – ANNUALITÀ 2021 / CUP: E31J23000100001 – ANNULITÀ 2022 / CUP: E31J24000850001.
PREMESSA
− Visto l’art. 1 comma 386 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, al fine di garantire l’attuazione di un Piano Nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale con cadenza triennale, di perseguire il raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali e per promuovere il contrasto alla povertà in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il Decreto Legge n.48 del 04.05.2023, convertito nella legge n.85 del 03.07.2023, che ha introdotto nuovi specifici criteri soggettivi di reddito ed altro;
− Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), del 30 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. Serie Generale n°44 del 22 febbraio 2022), recante l’adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2021-2023 (Allegato A) e il riparto delle somme relative al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
− Preso atto che con il citato Decreto:
o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 2, il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023 (Piano povertà 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete nella seduta del 28 luglio 2021;
o si è provveduto, ai sensi dell'articolo 3 comma 2, alla ripartizione delle risorse finanziarie a valere sulla cosiddetta quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, per il triennio 2021-2023;
− Visto che con Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 28 dicembre 2022 è stato approvato il “Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023”, in linea con il “Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà” e con il coinvolgimento del Tavolo regionale della Rete della protezione e dell’esclusione sociale nella elaborazione del piano stesso;
− Visto che con Decreto dirigenziale n°18376 del 06/12/2023 si è approvata la ripartizione delle risorse tra i Comuni Capo Ambito del fondo nazionale lotta alla povertà anno 2022 dalla quale il Comune capofila di Taurianova è risultato assegnatario dell’importo di €. 535.501,28 e che a questa ATS residuano economie delle QSFP annualità 2020 e 2021;
Richiamate le Linee Guida per l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà Annualità 2022/2023, per il rafforzamento degli interventi di inclusione sociale, attraverso la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale finalizzati a favorire l’autonomia e la riabilitazione delle persone;
Considerata la DGR, Regione Calabria, n. 472 del 29.10.2018 "Recepimento linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22.01.2015".
Richiamata la Legge n. 85 del 03.07.2023, che ha introdotto nuovi specifici criteri soggettivi di reddito ed altro;
Viste le sedute della Conferenza dei Sindaci del 14.02.2025 e del 14.03.2025 in occasione delle quali sono stati forniti indirizzi per l’utilizzazione della relativa QSFP e le indicazioni dell’Ufficio di Piano finalizzate all’avvio della misura dei Tirocini, quale strumento d’inclusione e non di integrazione/sostegno al reddito, prevedendo un impegno a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2022 di € 40.905,14, oltre eventuali ulteriori economie residuate a seguito di accertamento da parte della Ragioneria del Capofila per la realizzazione di n. 10 Tirocini di Inclusione Sociale con specifica indicazione di attivare almeno 1 tirocinio per ciascun Comune interessato all’avvio;

SI RENDE NOTO

Ai cittadini dell’Ambito Territoriale Sociale di Taurianova che è indetto il presente Avviso Pubblico per la raccolta delle richieste di accesso al Servizio - “TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE”, attività a valere sulla “quota servizi del fondo povertà” - ANNUALITÀ 2020 / CUP: E31B21008080006 – ANNUALITÀ 2021 / CUP: E31J23000100001 – ANNULITÀ 2022 / CUP: E31J24000850001.

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
Il presente Avviso ha per oggetto l'individuazione dei beneficiari in favore dei quali attivare i Tirocini di Inclusione Sociale, come meglio dettagliato al successivo art. 3), da realizzarsi presso ciascuno dei Comuni facente parte dell’Ambito Sociale di Taurianova.

Art. 2 – Finalità dell’intervento ed obiettivi
L’Ambito Territoriale Sociale, con Comune Capofila Taurianova, per quanto sopra menzionato, prevede l’attivazione di n. 10 Tirocini di Inclusione sociale, ciascuno dalla durata di sei mesi. Il presente Avviso è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni di Taurianova, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, Scido, Santa Cristina D'Aspromonte, Terranova Sappo Minulio e Varapodio, beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e dei nuclei familiari e degli individui in simili condizioni di disagio economico (cfr. art. 6 comma 9, del decreto-legge n. 48/2023), come riportato nella circolare del MLPS prot. nr. 1033 del 19-01-2024 che fornisce indicazioni per l’utilizzo della Quota servizi fondo povertà, favorendone la collocazione o ricollocazione nell’ambito lavorativo, attraverso l'attivazione di tirocini di inclusione sociale.
La finalità dell’intervento è quella di incentivare l’inclusione sociale delle persone che si trovino in condizione di maggiore criticità e vulnerabilità, tra quelle prese in carico dal Servizio Sociale Professionale comunale o dal Centro per l’Impiego beneficiari di ADI e/o SFL, tra quelli aventi i requisiti di cui al successivo art. 3.

Art. 3 - Requisiti dei destinatari degli interventi
Potranno presentare istanza di partecipazione alla misura dei Tirocini di Inclusione Sociale tutti i soggetti che, a pena inammissibilità, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, risultino in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati:
a) Residenza in uno dei Comuni facenti parte dell’Ambito Sociale, con Comune capofila Taurianova;
b) Età compresa tra i 18 e i 64 anni;
c) Nuclei o individui beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) oppure Beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL);
d) Aver sottoscritto o impegnarsi a sottoscrivere il Patto per l’Inclusione a seguito di presa in carico del Servizio Sociale;
e) Versare in una condizione di disoccupazione o inoccupazione;
f) Non essere stati inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi e/o borse lavoro;
g) Non beneficiare di altre misure di sostegno al reddito, differenti da quelle indicate nei precedenti punti c e d.

Potranno, inoltre, presentare domanda i nuclei familiari e gli individui in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360,00 euro per i quali sussista una “presa in carico sociale” (antecedente alla pubblicazione del presente Avviso) come definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato “Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l’autonomia”.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato dall’aspirante tirocinante mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47, secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico (Allegato A), con riserva di accertamento da parte dell’Amministrazione, anche a campione, dell’effettivo possesso. Ai sensi dell’art. 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall’art.76 dello stesso, l’accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti.
Il mancato possesso di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione della domanda.
A pena di esclusione, è fatto divieto ai membri di un medesimo nucleo familiare di presentare due o più domande di concessione del tirocinio. In tal caso tutte le domande presentate saranno considerate escluse.
Potrà beneficiare della presente misura solo ed esclusivamente chi ha presentato la relativa domanda.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 24,00 del 10/05/2025, apposita domanda utilizzando esclusivamente il modello A allegato al presente avviso, attraverso una delle seguenti modalità:
− Con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Taurianova nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (entro l’orario di apertura dell’ufficio);
− Trasmissione a mezzo PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Taurianova: ufficiodipiano@pec.comune.taurianova.rc.it 
Le domande non presentate nei termini e nelle modalità previste dal presente avviso saranno ritenute inammissibili e saranno escluse dalla selezione.
Il Comune di Taurianova è sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità in caso di malfunzionamento degli strumenti informatici del richiedente. L’invio tramite PEC dovrà essere effettuato in un unico file formato PDF. Per la PEC, ai fini della dimostrazione della data ed ora di trasmissione, farà fede la ricevuta di consegna, così come rilasciata dai sistemi informatici ufficiali.
Il Modello di domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal candidato.

All’istanza di ammissione (Allegato A), dovrà essere allegata la seguente documentazione:
− copia del documento di identità in corso di validità;
− attestazione ISEE in corso di validità;
− per i Cittadini di Paesi terzi, Copia del Permesso di Soggiorno (o eventuale ricevuta di rinnovo dello stesso) o Carta di Soggiorno incorso di validità.
Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e oltre i termini previsti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni e/o ulteriori informazioni utili alla valutazione dell’istanza pervenuta nei termini stabiliti.

Art. 5 - Criteri per la formazione della graduatoria.
L’ATS di Taurianova, mediante una Commissione di valutazione all’uopo nominata, sentito il servizio sociale professionale del Comune ove è residente il soggetto istante, provvederà a verificare, in capo a ciascun richiedente, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso di cui al precedente art. 3.
La Commissione, successivamente alle verifiche di cui sopra, provvederà a stilare un elenco, in ordine decrescente di punteggio, sulla base dei criteri di seguito elencati, garantendo comunque che ad ogni Comune dell’ATS sia assegnato almeno 1 tirocinante:
CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
Max punteggio
Nucleo Familiare
n. 1 figlio a carico 1
n. 2 figlio a carico 2
n. 3 figlio a carico 3
> 3 figli a carico 4
Nucleo monogenitoriale 5
ISEE da € 0,00 a € 6.000,00 7
da € 6.001,00 a € 7.000,00 5
da € 7.001,00 a € 8.000,00 3
da € 8.001,00 a € 9.360,00 1
TOTALE 12

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato richiedente più giovane. In caso di ulteriore parità, si seguirà l’ordine cronologico di acquisizione delle domande.
Nell’eventualità di non accettazione del tirocinio da parte degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell’elenco riportante i tirocinanti ammessi, identificati con numero di protocollo istanza a tutela della privacy;
L’Amministrazione provvederà a comunicare ai soggetti inseriti nell’elenco dei non ammessi le motivazioni ostative all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art.10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Ai fini di cui al presente Avviso Pubblico, e comunque all’esito di un positivo riscontro conseguente all’istruttoria realizzata secondo le modalità di cui al presente avviso, sarà predisposta l’attivazione dei tirocini di inclusione sociale, presso i Comuni dell’Ambito.

Art. 6 – Scelta del soggetto ospitante
I soggetti idonei saranno convocati dai servizi sociali dell’ATS di Taurianova in ordine di collocamento per come disciplinato dall’art. 5, fermo restando che a ogni Comune dell’ATS dovrà essere assegnato almeno 1 tirocinio. Attualmente i posti disponibili sono 1 per Comune, numero che potrà essere elevato in base ad eventuali ulteriori economie che dovrebbero registrarsi dai conteggi delle somme residuate nelle annualità precedenti e sempre in modo tale da assicurare un’equa presenza di tirocinanti in ciascun Comune dell’Ambito.
La graduatoria rimarrà valida per ulteriori attivazioni a valere sulle risorse delle annualità della Quota Servizi Fondo Povertà.

Comune Numero tirocini

Cittanova 1

Cosoleto 1

Delianuova 1

Molochio 1

Oppido Mamertina 1

Scido 1

Santa Cristina D'Aspromonte 1

Taurianova 1

Terranova Sappo Minulio 1 Varapodio 1

La scelta della sede definitiva sarà comunque definita dal Comune Capofila, possibilmente secondo le preferenze espresse dal beneficiario e comunque in modo tale da garantire l’attivazione di almeno un tirocinio per Comune.

Art. 7 – Progetto personalizzato
Lo strumento principale attraverso cui si concorrerà al superamento della condizione di svantaggio preesistente e che influenza negativamente lo sviluppo di un’autonomia sufficientemente adeguata nel soggetto interessato è il “Progetto personalizzato”, ai sensi del DDG n.1527 del 12/02/2019 “attuazione DGR n. 472 del 29.10.2018 "recepimento linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22.01.2015", che sarà sottoscritto, in sede di colloquio con il Servizio Sociale Professionale, e specificherà il ruolo ed i compiti che il tirocinante dovrà svolgere all’interno dell’Ente ospitante.
Il Progetto personalizzato costituisce requisito essenziale ed imprescindibile per l’attivazione e partecipazione del tirocinante alle attività di Tirocinio di Inclusione Sociale, così come la presa visione e sottoscrizione delle condizioni contenute nello stesso “Progetto personalizzato”, oltre che l’accettazione e la completa adesione alle misure e alle prestazioni in esso contenute.
Il mancato rispetto del punto precedente comporta l’immediata decadenza dalla misura del tirocinio di inclusione sociale da parte del tirocinante presso la struttura ospitante individuata, e, nei casi peggiori, la definitiva cancellazione dall’elenco dei tirocinanti.

Art. 8 - Durata del tirocinio e indennità.
I tirocini di inclusione avranno una durata di 6 mesi, rinnovabili se previsto dalla vigente normativa e nelle forme da essa previste, per un impegno di 20 ore settimanali con un massimo di 80 ore mensili.
È prevista una indennità mensile a titolo di rimborso forfettario omnicomprensivo per la partecipazione alle attività di inclusione sociale previste dal Tirocinio.
Il valore economico dell’indennità monetaria mensile, riconosciuta a fronte dell’attività svolta è destinato a coprire interamente i costi dell’attività presso il soggetto ospitante ed è corrisposto al tirocinante, a fronte di una partecipazione mensile pari almeno al 70% del monte ore del mese solare di riferimento, così come definito nel “Progetto personalizzato” di cui al precedente art. 7 del presente Avviso Pubblico.
L’ammontare dell’indennità monetaria corrisposta al tirocinante che abbia svolto almeno il 70% del monte ore/mese previsto nel “Progetto personalizzato”, è pari ad un valore di € 450,00 mensili.
Il tirocinante che non abbia espletato almeno il 70% del monte ore previsto per il mese solare di riferimento, nell’ambito del “Progetto personalizzato” a lui destinato, non avrà diritto all’intera erogazione dell’indennità monetaria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o altro grave motivato e documentato impedimento oggettivo del tirocinante stesso e previa comunicazione da parte di quest’ultimo al Responsabile del Progetto. In tali casi, l’indennità parziale spettante potrà essere ridotta in misura proporzionale alle ore di tirocinio effettivamente svolte.
I tirocini non prevedono l’instaurazione di un rapporto di lavoro tra soggetto attuatore e destinatario. Ogni destinatario potrà essere avviato a un solo percorso di tirocinio.
L’indennità di partecipazione sarà erogata con apposito atto adottato dalla responsabile dell’Ufficio di Piano, dopo la verifica mensile dei report delle presenze inviate dai soggetti ospitanti e secondo i tempi e le modalità inserite nel contratto di tirocinio.
Il contratto di tirocinio, da un punto di vista previdenziale, non si configura come rapporto di lavoro subordinato, pertanto non vi è alcuna contribuzione da versare all'INPS.
L’indennità corrisposta, pertanto:
− non determina in nessun modo la costituzione di un rapporto di lavoro, essendo finalizzata solo a supportare l’esperienza di tirocinio;
− non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante;
− non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali;
− non è cumulabile con altri contributi analoghi erogati da terzi.

Art. 9 – Modalità di erogazione dell’indennità mensile spettante.
L’indennità di partecipazione di cui al precedente art. 8, sarà erogata con cadenza mensile, previa verifica dello svolgimento di almeno il 70% del monte ore previste nel “Progetto personalizzato”, riferite al mese solare, secondo le seguenti modalità:
a. Accredito su conto corrente bancario o postale intestato al tirocinante e comunicato all’atto di sottoscrizione del “contratto di tirocinio”;
b. Accredito su carta prepagata;
c. Altre modalità di pagamento idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 10 - Obblighi a carico del tirocinante
Il tirocinante per cui sia stato predisposto ed avviato un “Progetto personalizzato” e avviato all’attività di tirocinio, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
− Accettare la destinazione nel Comune e l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il luogo di lavoro;
− Partecipare alle attività progettuali o alle altre attività di inclusione sociale alle quali è stato assegnato e/o convocato, secondo diligenza, ispirandosi ai principi di buona condotta morale e sociale;
− Firmare quotidianamente il registro per le ore di effettiva presenza;
− Conformarsi ai regolamenti interni ed alle disposizioni del progetto formativo concordato con il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in particolar modo in ordine agli orari e alle modalità di accesso agli uffici, alla segretezza delle informazioni acquisite in ordine ai prodotti ed ai processi di lavoro;
− Rendersi disponibile per le verifiche in itinere in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio;
− Attenersi alle indicazioni fornite dal Tutor della struttura ospitante presso cui svolgerà il Tirocinio di Inclusione Sociale, coerenti con il “Progetto personalizzato”, osservando gli orari e il calendario ivi previsti;
− Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
− In caso di malattia, presentare il certificato medico al soggetto ospitante che provvederà a darne immediata comunicazione al soggetto promotore.

Art. 11 – Decadenza, sospensione e revoca
L’Amministrazione procederà, nel rispetto della Legge 241/1990, all’adozione del provvedimento di revoca del beneficio concesso nell’ambito della misura di “Tirocini di Inclusione Sociale” di cui al presente Avviso Pubblico, nei seguenti casi:
− Nel caso in cui il tirocinante, senza nessun motivo di impedimento oggettivo o in assenza di comunicazione al soggetto ospitante, non si presenti, nei giorni e orari concordati dal “Progetto personalizzato”, a svolgere le attività per le quali è stato incaricato per un periodo superiore a 7 (sette) giorni consecutivi nell’arco del medesimo mese solare di riferimento;
− Qualora il tirocinante, per due mensilità consecutive, non abbia espletato il 70% minimo delle ore previste nei due mesi di riferimento (70% per ogni mese solare) senza alcun motivo di impedimento oggettivo e in assenza di comunicazione al soggetto ospitante presso cui svolge l’attività di tirocinio;
− Nel caso in cui il tirocinante rifiuti di partecipare alle attività di tirocinio previste nel “Progetto personalizzato” a lui assegnato e da lui stesso condiviso e sottoscritto, senza giustificata e, del caso, documentata motivazione;
− Per i casi previsti precedentemente, qualora la revoca intervenga successivamente alla data di erogazione del contributo monetario mensile, attestata dalla data di incasso del pagamento spettante, da parte del tirocinante, quest’ultimo sarà tenuto alla restituzione delle medesime somme, in tutto o in parte;
− Il sopraggiunto provvedimento di revoca, disposto per uno dei casi sopra elencati, comporta la contestuale esclusione dalla misura di “Tirocini di Inclusione Sociale” e la cancellazione dall’elenco dei tirocinanti;
− In caso di rinuncia da parte del tirocinante alla misura di “Tirocini di Inclusione Sociale” e/o al contributo economico ad essi associato, anteriormente alla sua erogazione, il soggetto interessato è tenuto ad inviare una comunicazione formale scritta, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, per effetto della quale il contributo concesso si intende ipso iure revocato;
− Non è contemplata la possibilità di sospensione del tirocinio da parte del beneficiario.

Art. 12 – Garanzie assicurative
Al soggetto avviato alla misura di Tirocinio di Inclusione Sociale di cui al presente Avviso Pubblico sarà garantita, a cura dell’ente ospitante, l’attivazione di specifica copertura assicurativa:
a) Presso l’INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) Presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Le suddette coperture assicurative saranno stipulate anche a copertura di eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante presso cui il soggetto interessato sarà collocato per lo svolgimento delle attività di tirocinio.
In caso di incidente sopraggiunto durante lo svolgimento del tirocinio di inclusione sociale, nell’ambito del “Progetto personalizzato”, la struttura ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia, agli istituti assicurativi e all’Amministrazione, fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 13 – Clausola di salvaguardia
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare, modificare in parte o in tutto, o annullare il presente Avviso Pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.
2. La presentazione dell’istanza comporta l’accettazione di quanto previsto nel presente Avviso Pubblico e il rispetto delle norme cui lo stesso si riferisce, comunitarie, nazionale e regionali vigenti in materia e alle quali espressamente si rinvia.

Art. 14 - Responsabile Unico del procedimento
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Bruno, eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0966 618011 – ed indirizzo PEC: ufficiodipiano@pec.comune.taurianova.rc.it

Art. 15 – Controversie
Eventuali controversie saranno di competenza esclusiva del Foro di Palmi.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati richiesti dal presente Bando e dai formulari allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato.
Il Titolare del Trattamento dei Dati dell’Ente è la dott.ssa Stefania Bruno, Responsabile dell’Ufficio di Piano.
I dati oggetto del trattamento saranno trattati per le finalità istituzionali di una Pubblica Amministrazione Locale, nonché quelle tecniche ed amministrative ad esse connesse. Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti elettronici e cartacei ed il tempo di conservazione è quello previsto dalla Legge.

Municipium

Allegati

AVVISO PUBBLICO ATTIVAZIONE TIROCINI di INCLUSIONE SOCIALE
ALLEGATO A Modulo Domanda ATS Taurianova
ALLEGATO B Autocertificazione di inoccupazione disoccupazione ATS Taurianova
det_00468_18-04-2025

Ultimo aggiornamento: 22 aprile 2025, 17:45

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